L’Elemosina di Stato – Ed il Ruolo Unico?

“22/10/2010 – La Camera dei deputati ha approvato,  definitivamente, in quarta lettura, il disegno di legge n. 1441-quater-F recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
Il provvedimento deve essere soltanto firmato dal Capo dello Stato e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con l’approvazione definitiva del provvedimento e con l’articolo 35, comma 3 dello stessoviene ripristinato l’incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni . Il citato comma 3 recita testualmente: "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Di fatto viene cancellato il comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 in cui era precisato che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita’ di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato ….".
Volendo ricordare di cosa si tratta basta riferirsi al comma 5 dell’articolo 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) con cui viene precisato che "Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. ……".
Non vogliamo entrare nel merito del problema ma sembra che il Parlamento abbia avuto sul problema degli incentivi per i tecnici delle pubbliche amministrazioni un atteggiamento abbastanza ondivago che possiamo, così, riassumere:

  • con l’articolo 61, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, l’incentivo era stato abbassato a decorrere dall’1 gennaio 2009 all0 o,50 %;
  • con l’articolo 1, comma 10-quater del decreto legge 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, era stato ripristinato l’incentivo nella misura del 2,00 %;
  • con l’articolo 18, comma 4-sexies del decreto-legge 29/11/2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’incentivo era stato nuovamente abbassato allo 0,50 %;
  • con l’articolo 35, comma 3 della legge contenente le "deleghe al Governo in materia di lavori usuranti", con la cancellazione del comma 7-bis dell’articolo 61 del dl n. 112/2008, viene ripristinata la percentuale del 2,00 %.

Sembra proprio che il Parlamento non abbia le idee molto chiare se nel giro di due anni interviene parecchie volte su uno stesso problema con comportamenti diametralmente opposti.

(Incentivi tecnici pubbliche amministrazioni: Il ripristino del 2% approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati – A cura di Paolo Oretohttp://www.lavoripubblici.it/)