Procedure per mantenere i requisiti dell’art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006

antincendioIl 26/08/2016 è scaduto il primo quinquennio di riferimento per l’aggiornamento necessario a conservare il ruolo di “professionista antincendio”, ai sensi e per gli effetti del D.M. 5/08/2011 (“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’artico/o 16 del D. Lgs. n. 139/2006”). Spetta ai sensi dell’art.6, comma 4, del DM 5 agosto 2011, agli Ordini provinciali aggiornare gli elenchi dei “professionisti antincendio”, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione. Occorre concludere il percorso formativo di aggiornamento (40 h) per mantenere i requisiti, in assenza dei quali gli Ordini provvederemo alla sospensione dagli elenchi dei “professionisti antincendio”. La sospensione potrà essere revocata non appena verrà completato il percorso formativo di aggiornamento, facendo pervenire in segreteria dell’Ordine la relativa documentazione.